L'Associazione
Statuto A.I.S.Le.C.

TITOLO I
Disposizioni Generali


Art.1 - Definizione
E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee - Societa' Scientifica Italiana a carattere interdisciplinare" dalla sigla "A.I.S.Le.C".

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede Nazionale in Pavia, in Via Flarer, 6. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può trasferire altrove la sede, aprire sezioni regionali, recapiti in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata ed il suo scioglimento può avvenire per decisione unanime degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi istituzionali.
Nella delibera di scioglimento si indicheranno i soggetti pubblici e/o privati, a cui devolvere il materiale di archivio e la documentazione raccolti, nonché il patrimonio eventualmente residuo, al netto delle passività.

Art. 4 - Finalità
L'Associazione è apolitica e persegue gli scopi sociali senza fini di lucro.

Art.5 - Scopi
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
a) attività di studio, ricerca e divulgazione relativamente all'assistenza delle persone a rischio o portatrici di lesioni cutanee;
b) raccoglie il materiale informativo, effettua e funge da Centro di Documentazione, nonché l'acquisizione di strumenti e attrezzature atti a perseguire gli scopi al comma a);
c) pubblica, su mezzi di informazione scientifica, elaborati atti a divulgare la materia oggetto dello scopo sociale, anche a mezzo di organi propri di stampa;
d) realizza corsi, convegni scientifici e divulgativi, autonomamente od in collaborazione con Enti pubblici o privati ed altre Organizzazioni ed Associazioni professionali come da comma a);
e) svolge funzioni di consulenza nei confronti di Enti, Associazioni o Istituzioni pubbliche o private, associate all'A.I.S.Le.C.
f) svolge attività, nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, nel campo degli scopi sociali come da comma a), in forma diretta mediante l'apertura di appositi servizi diretti all'utenza, associati o non associati.

Art. 6 - Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo dei Soci;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente atto si osservano le disposizioni del Codice Civile.


TITOLO II
I Soci


Art. 8 - Soci
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, Enti o Istituzioni pubbliche o private, Società od Organizzazioni, che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.
I Soci sono ordinari o benemeriti.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 9 - Soci Ordinari
L'associazione data la attuale prevalenza dei soci appartenenti alla professione infermieristica, ma essendo multidisciplinare prevede tra i soci ordinari altre figure professionali.
Le altre professioni possono essere rappresentate all'interno del Consiglio.
I Soci dell'area medica e non laureati, coordinano e portano in Consiglio le istanze della loro categoria professionale. Viene riconosciuta dalla Associazione una "Sezione Clinica" ove afferiscono i soci appartenenti all'area medica. I Soci della sezione possono proporre al Consiglio il programma formativo e di ricerca.
I soci ordinari in base alla esperienza documentata nel settore od alla attività lavorativa svolta, possono acquisire il titolo di SOSTENITORE, ESPERTO, SPECIALIZZATO
Socio Sostenitore
Socio Ordinario dipendente di Azienda produttrice o fornitrice di prodotti del settore sanitario seguito dalla Associazione, con competenza tecnico-scientifica nel settore e appartenente alla professione infermieristica o medica ( ruolo di "clinical specialist" o similare )
Non può essere eletto all'interno del Consiglio Direttivo/ Collegio dei Revisori dei Conti.
Può costituire un "Comitato di consulto permanente" per il Consiglio Direttivo.
Socio Esperto
Socio Ordinario con documentata esperienza clinica o di ricerca per almeno 2 anni in wound-care.
Socio Specializzato
Socio Ordinario con documentata esperienza clinica o di ricerca per almeno 2 anni in wound-care e che ha seguito un percorso di formazione complementare di specialità di almeno 120 ore.

Art. 10 - Soci Benemeriti
Sono Soci benemeriti coloro che con la loro attività si sono particolarmente prodigati sugli argomenti individuati nell'art.5 comma 1 lettera a).
Essi sono nominati su proposta del Presidente, approvata dal Consiglio Direttivo e non pagano la quota sociale.

Art. 11 - Diritto di Voto
I Soci ordinari hanno diritto di voto, di partecipare alle assemblee e di formulare motivate proposte sia in ordine allo Statuto che per un migliore funzionamento ed organizzazione dell'Associazione, possono collaborare con loro scritti e pubblicazioni alle iniziative promosse dall'Associazione.
Nell'Assemblea dei Soci i voti degli Enti, Società od Organizzazioni associate, espressi dal loro rappresentante legale o da un suo delegato è equivalente a quello di un Socio ordinario.
I Soci benemeriti possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.
I Soci Sostenitori, durante le operazioni di voto rappresentano l'Azienda solo se presenti in qualità di rappresentante legale dell'Azienda.

Art.12 - Cessazione della qualità di Socio
Si cessa di essere Soci dell'Associazione per dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno, per morosità, per decisione del Consiglio Direttivo a seguito di gravi mancanze.
I Soci che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non avranno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
In ogni caso la qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata alle regole statutarie dell'Associazione, presso la cui sede, ad ogni effetto di legge, i Soci eleggono domicilio.


TITOLO III
Assemblea dei Soci


Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci
I Soci convocati in Assemblea Ordinaria dal Presidente una volta all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le Assemblee si potranno tenere presso la sede dell'Associazione che altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.
Hanno diritto di voto solo i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.
E' concesso l'uso di una sola delega.

Art. 14 - Competenza dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria dei Soci:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee programmati che dell'attività che l'Associazione intende svolgere;
3) nomina i componenti dei comitati Scientifici responsabili delle attività di studio, ricerca ed aggiornamento deliberate dall'Assemblea dei Soci;
4) approva le variazioni dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei Soci ordinari.

Art. 15 - Direzione dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge a maggioranza il proprio Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario e due Scrutatori. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.

Art. 16 - Elezione del Consiglio Direttivo
Al fine del rinnovo del Consiglio Direttivo, viene predisposta dal Consiglio Direttivo uscente, il quale delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, una lista che deve contenere un numero di candidati eccedente di 2 (due) unità rispetto al numero dei componenti del Consiglio fissato in 11 (undici).
Ciascuno dei Soci aventi diritto al voto può aggiungere e cancellare alla lista proposta dal Consiglio uscente 3 (tre) nomi.

Art. 17 - Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda scritta di almeno il 20% dei Soci.


TITOLO IV
Il Consiglio Direttivo


Art. 18 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.16.
In base alle aree professionali di appartenenza possono essere eletti all'interno del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 2 Medici e fino ad 1 membro per le altre figure professionali.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
In caso di dimissioni o di morte del Presidente o di 1/3 dei consiglieri, il Consiglio si intenderà decaduto e dovrà procedere, ai sensi dell'art.16, alla predisposizione della lista per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri.
Si riunisce, comunque, almeno una volta ogni quattro mesi.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
1) amministra il patrimonio sociale;
2) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione delle stesse;
3) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
4) delibera sull'ammissione dei Soci;
5) delibera sulla sospensione dei Soci per morosità o per gravi mancanze;
6) convoca l'Assemblea Ordinaria e le Assemblee Straordinarie;
7) redige il bilancio e la relazione annuale per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
8) propone le linee programmatiche dell'Associazione;
9) controlla l'attività dei Comitati Scientifici;
10) nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
11) delibera sulla misura delle indennità da attribuire al Presidente ed ai membri del Consiglio stesso;
12) conferisce e revoca procure.

Art. 22 - Durata del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, i Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 23 - Attribuzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con l'esterno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti; convoca e presiede le Assemblee ed il consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o assenza è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente, in sua assenza dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in età.
Il Presidente presenzia presso la sede dell'Associazione almeno un giorno feriale per 6 ore complessive la settimana, restando a disposizione degli associati altre 8 ore feriali al mese.
Tale monte ore e' adeguabile annualmente su delibera del Consiglio direttivo.

Art. 24 - Attribuzioni del Segretario
Il Segretario tiene aggiornato l'elenco dei Soci, redige i verbali delle Assemblee dei Soci e delle sedute del Consiglio Direttivo, attua i collegamenti tra il Presidente ed i Consiglieri ed è responsabile della tenuta degli Archivi della Associazione.

Art. 25 - Attribuzione del Tesoriere
Il Tesoriere cura l'attività finanziaria e la redazione del bilancio annuale secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile in proprio dei beni dell'Associazione.
Il Tesoriere puo' delegare parte o tutte le attività di compilazioni fiscali a consulenti tecnici del settore finanziario/tributario. Rimane comunque responsabile in toto delle scritture.

Art. 26 - Rappresentanti regionali
Il Consiglio Direttivo nomina può nominare un rappresentante per ciascuna regione in cui opera l'Associazione.
Il rappresentante regionale costituisce il referente organizzativo del Consiglio Direttivo per la regione di appartenenza.
Il referente esercita all'esterno esclusivamente funzioni divulgative degli scopi e finalità dell'Associazione.

Art. 27 - Indennità
Al Presidente viene riconosciuta una indennità per lo svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione. Tale indennità viene stabilita annualmente dal Consiglio, in sede di bilancio preventivo, fatto salvo l'indennizzo di maggiori spese documentabili.
Il Consiglio Direttivo delibera l'attribuzione e la misura di un gettone di presenza ai Consiglieri per le sedute del Consiglio stesso.


TITOLO V
Il Collegio dei Revisori dei Conti


Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Revisori eletti dall'Assemblea dei Soci.
I componenti del Collegio rimangono in carica tre anni.
Se nel corso del triennio i componenti si riducono per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede ad elezioni suppletive.
I componenti nella prima adunanza dopo la loro elezione, su convocazione del più anziano di loro, provvedono ad eleggere il Presidente.
Il Presidente avrà il compito di regolare i lavori collegiale e di curare i rapporti con la Presidenza dell'Assemblea e con il consiglio Direttivo.

Art. 29 - Attribuzioni del Collegio
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:
  • controlla la regolarità dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione;
  • vigila sulla tenuta della contabilità relativa;
  • fa relazione in apposito libro dei verbali degli accertamenti effettuati, che viene custodito dal Tesoriere dell'Associazione e ne da comunicazione al Consiglio Direttivo;
  • procede collegialmente all'esame del conto consuntivo dell'Associazione, redigendo per l'Assemblea apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti.

TITOLO VI
Le Sezioni Regionali


Art. 30 - Apertura Sezione
L'apertura di Sezione regionali, è condizionata dalla presenza in ogni regione di almeno 10 soci al momento della delibera del Consiglio.

Art. 31 - Organizzazione della Sezione
La Sezione regionale dovrà avere una organizzazione interna proposta e ratificata dal Consiglio Direttivo. Unico responsabile della sezione è il Delegato Regionale.


TITOLO VII
Il Patrimonio


Art. 32 - Patrimonio dell'Associazione
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) quote annuali di associazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo siano di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali erogazioni, contributi volontari, donazioni e lasciti.

Art. 33 - Bilancio di esercizio
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio verranno predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo e preventivo da approvare dal Consiglio Direttivo prima e presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva.

Art. 34 - Contributi
L'Associazione assolverà i suoi compiti mediante le quote associati- ve deliberate dal Consiglio, le contribuzioni di Enti e le contribuzioni di soggetti pubblici e privati sia singoli che collettivi.


TITOLO VIII
I Comitati Scientifici


Art. 35 - Comitati Scientifici
I Comitati Scientifici sono nominati in seno alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; devono essere costituiti da almeno tre Soci ordinari.
Possono far parte dei Comitati Scientifici i Soci ordinari con provata esperienza o che si siano distinti nella promozione delle attività sociali, come da art.5 comma a).

Art. 36 - Attribuzioni dei Comitati Scientifici
I Comitati Scientifici sono responsabili delle attività di studio, ricerca ed aggiornamento deliberate dall'Assemblea dei Soci.


TITOLO IX
Scioglimento e controversie


Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza del 2/3 dei Soci.
L'Assemblea a seguito della delibera di scioglimento provvederà, a maggioranza, alla nomina di uno o più liquidatori deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 38 - Collegio Arbitrale
Tutte le controversie tra i Soci in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale, tra i soci e l'Associazione ed i suoi organi sono sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale nominato dall'Assemblea.

 



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