L'Associazione
Codice di comportamento dell'AISLeC

ART. 1 - Campo di applicazione
Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Associazione.
L'associato è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Il comportamento dell'associato deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione infermieristica. Egli deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Associazione.

ART. 2 - Autonomia tecnico-scientifica
L'associato, nella piena salvaguardia dell'autonomia professionale, divulga ed attua i metodi e le tecniche scientifiche promosse dalla Associazione. E' responsabile della loro corretta applicazione, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

ART. 3 - Aggiornamento e formazione professionale permanente
L'associato ha il dovere di mantenere un livello adeguato di competenza professionale e di curare l'aggiornamento permanente delle sue conoscenze.

ART. 4 - Rispetto reciproco
I rapporti tra gli associati devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della lealtà e della solidarietà. L'associato si impegna a sostenere l'autonomia e l'indipendenza della Associazione da ogni influenza o condizionamento ed a divulgare le regole del presente codice.


ART. 5 - Attività educativa
L'associato, iscrivendosi all'Associazione, manifesta la sua volontà di partecipare attivamente e collegialmente non solo alla difesa della stessa, ma anche al suo sviluppo culturale e sociale.
Egli favorisce la formazione e l'aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo ai colleghi più giovani.

ART. 6 - Contrasto di opinione
L'associato si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro confronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione ed alla competenza professionale.
Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con particolare severità.
L'associato deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti ad ingiuste accuse.

ART. 7 - Rapporti con l'Associazione
L'associato è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente dell'Associazione tutte le volte che ravvisi comportamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio ed il decoro dell'Associazione.
L'associato deve denunciare al Consiglio Direttivo ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi di deontologia professionale.

ART. 8 - Rapporti con professionisti di altre Associazioni, Collegi ed Ordini
L'associato, qualora nell'esercizio della professione, abbia rapporti con iscritti ad altre Associazioni, Collegi ed Ordini professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

ART. 9 - Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'associato deve usare cautela per rispetto dell'obbligo di riservatezza nei confronti della Associazione e curare in particolare la tutela dell'immagine professionale, soprattutto nel caso di condotte finalizzate al perseguimento degli scopi associativi.



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