L'Associazione
Regolamento per l'applicazione del codice di comportamento dell'AISLeC
ART. 1
Gli associati che si rendono colpevoli di abusi, di fatti disdicevoli al decoro professionale ovvero di condotte contrarie al codice di comportamento sono sottoposti a procedimento disciplinare.
ART. 2
Quando risultino fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il Presidente dell'Associazione, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver sentito l'associato, riferisce al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti da adottare.
ART. 3
Il Consiglio Direttivo assolve alle funzioni dell'organo disciplinare eleggendo, per ogni caso, al suo interno, i componenti della commissione disciplinare.
La commissione è composta da 4 membri elettivi più il presidente membro di diritto.
Quando è sottoposto a procedimento il Presidente, è membro di diritto il vice Presidente. Quando anch'esso è sottoposto a procedimento presiede la commissione in qualità di membro di diritto il consigliere più anziano.
Con l'atto di costituzione della commissione viene nominato un giurista con funzioni di segretario della commissione.
ART. 4
Le modalità ed i termini del procedimento riproducono le garanzie previste nel procedimento disciplinare per le professioni sanitarie.
Non è ammesso alcun ricorso avverso le decisioni della commissione.
ART. 5
Le sanzioni disciplinari sono:
1.
l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa
2.
la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa l'espulsione dall'Associazione
ART. 6
L'espulsione è pronunciata contro l'associato che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità sua e della Associazione.